Il Difensore
Civico. Art. 8 Difensore civico
Premesso che la: Legge 8 giugno 1990, n. 142 - «Ordinamento delle
autonomie locali» Art. 8 (Difensore civico)
1. Lo statuto provinciale e quello
comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un
ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa,
gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei
confronti dei cittadini.
2. Lo
statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore
civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale
o provinciale. Malgrado la legge non lo dica
esplicitamente quasi sempre il difensore civico e' eletto dai Consiglieri
comunali e circoscrizionali, riuniti in seduta comune, a scrutinio segreto. E'
eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
Di più, poiché questa
figura la legge la indica come facoltativa (lo Statuto può, non deve, prevedere
l'istituto del D.C.) si ha la clamorosa prova di quanto il millenario diritto
romano sia stato disatteso, laddove questo sanciva che il “Controllato” non può
nominare il “Controllore”. La proposta di riforma, che non costa nulla, ed è
esclusivamente demandata ai Consiglieri comunali e Provinciali consiste
nell'elezione diretta del Difensore civico, ad opera dell'elettorato,
contemporanea all'elezione di Sindaco e/o Presidente della
Provincia e rispettivi consiglieri. Parallelamente però, lo Statuto deve
contemplare precise disposizioni che consentano l'esercizio dell'ufficio del
D.C., ivi compresa una certa dose di strumenti sanzionatori, altrimenti ci si
troverebbe di fronte ad un “soldato disarmato”. Argomentazioni per la modifica:
Se egli è il difensore dei cittadini nei confronti di
eventuali abusi, disfunzioni, carenze e i ritardi dell'amministrazione
verso i cittadini, siano gli elettori ad eleggerlo! Ambito dell'intervento: il
difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei diritti
soggettivi e degli interessi legittimi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi
di provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi, di organi, uffici o
servizi del comune. Esprime, eventualmente, il giudizio di ammissibilità dei
referendum. Laddove potessero sorgere contestazioni tra l'amministrazione ed i
proponenti i referendum, si usi questa figura per dirimere le questioni. E'
pagata per questo! Poteri: il difensore civico può
chiedere l'esibizione e la copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di
tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e
convocare il responsabile dell'ufficio competente, nonché altro dipendente
appartenente allo stesso, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere, al
fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause
degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può
altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti. Il
difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso
per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi
segrete o riservate ai sensi di legge. Il difensore civico qualora
rilevi, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, che dipendenti
dell'Amministrazione si sono comportati in violazione dei doveri agli stessi
imposti dalla disciplina contrattuale vigente, o dal Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, Io segnala immediatamente con tutte
le indicazioni necessarie, al soggetto competente, secondo l'ordinamento
dell'Amministrazione, a procedere alla contestazione dell'addebito. Questi,
ricevuta la segnalazione, procederà nei tempi e con le modalità della disciplina
vigente. Nel caso in cui le inadempienza siano imputabili ad organi politici
dell'Amministrazione, il difensore lo segnala immediatamente, con tutte le
indicazioni necessarie, al Presidente del consiglio il quale porrà la questione
all'ordine del giorno della prima seduta consigliare utile immediatamente
successiva alla segnalazione. Il Consiglio comunale dovrà formalmente
pronunciarsi sulla questione sottoposta alla sua valutazione. Nei casi previsti,
dovrà essere deferito all'autorità competente, ai sensi dell'Art. 40, della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Argomentazioni per la
modifica:
Che senso ha che il contribuente
sostenga le spese per l'ufficio del difensore civico
(centinaia di milioni l'anno), se lo priva poi d'una qualsiasi capacità sanzionatoria o
deterrente?
Qeste proposte possono
essere modificate. Tuttavia il principio sanzionatorio non può né essere
eluso, né privo di precisi dettami.
Insufficiente - per esempio - appare il dettato
dell'Art.32 (poteri del difensore civico) del «Regolamento degli istituti di
partecipazione» del Comune di Vicenza, che testualmente recita al comma 1,
lettera a): «chiedere l'attivazione di procedure disciplinari nei confronti dei
responsabili di servizio che, pur sollecitati dal difensore, senza
giustificazioni omettano, rifiutino o ritardino atti di loro
competenza.».
Di quali procedure si tratta? Certo
non quelle che prevedono il conferimento del reo alla “Commissione di
disciplina" prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle
autonomie locali», Art. 51, commi 9 e 10 (organizzazione degli uffici e del
personale) che prevedono precise e severe sanzioni; visto che, il Decreto
legislativo n. 29 del 1993 (un atto del Governo che si sostituisce al
Parlamento) ha disposto l'abrogazione dei commi citati a far data dalla
Sottoscrizione del Contratto collettivo di lavoro avvenuta nel Marzo 1995. I
dipendenti pubblici non saranno, per caso, al di sopra o già fuori della
legge?
Del resto, abbiamo prove documentali
riguardanti la mancata sanzione, da parte del difensore civico (Controllore
eletto dal Controllato), di disfunzioni, carenze, comportamenti anche omissivi,
di organi, uffici o servizi del comune.
Dunque...?
A questo punto, chi ha interesse a
questi argomenti, può andare presso il sito Internet del Comune o della
Provincia di appartenenza e confrontare alla voce statuto, ed al capitolo
“Istituti di partecipazione”, come la partitocrazia abbia snaturato e
depotenziato questo esercizio sancito dall'attuale legislazione - di Democrazia
Diretta. Fatto ciò, possiamo avviare un sereno dibattito, per evidenziare come
con l'istituto del referendum (di “iniziativa” e di “revisione”) si possa
controllare e contenere la partitocrazia. Con l'istituto del Difensore civico si
possa fare altrettanto con la burocrazia. Due riforme dal costo nullo, ma
dall'efficacia inimmaginabile sul piano della democrazia. Ne è a tal punto
convinta la partitocrazia tutta, che la consultazione dei singoli Statuti darà
una chiara visione di come i “rappresentanti” NON vogliano soggiacere ad alcun
controllo democratico. S'intende che queste NON sono riforme federaliste in
senso stretto. Sono strumenti per l'esercizio di quella sovranità
popolare
(si confronti l'art. 1, comma 2 della Costituzione)
che sta appunto alla base dell'applicazione di forse di VERO
federalismo.