iI Federalismo? Uno sconosciuto come il Difensore Civico, quello vero
Bossi non capisce un'acca di Federalismo e non lo vuol applicare
 di Renato Tubère - GD'O - Enzo Trentin - Giulio Larosa
 
Il federalismo è per noi italiani come l'araba fenice: che ci sia, nessun lo dice, dove sia, nessun lo sa! 
Enzo Trentin ha ragione quando scrive che nessuna forza politica in Parlamento voglia un federalismo serio e quando distingue la situazione di casa nostra rispetto agli USA. Là, infatti, il liberalismo è tradizione consolidata al punto che il legislatore decreta quel che è proibito: tutto il resto, automaticamente, è consentito però porta agli ecccessi che a me non piacciono della società USA. L'uomo viene lasciato solo di fronte a problemi come la salute, la scuola, la società dei consumi, ecc. ecc.
La nostra Italia? Noi siamo abituati a farci dire da millenni ciò che è lecito e ciò che non lo è, quindi... Renato Tubère
 
La Devolution, per esempio, è una presa per il...... fondello. Il vero Federalismo è quello Comunale e si attaglia alla nostra antichissima tradizione dell'Italia dei Comuni. Il Federalismo, per essere tale e chiamarsi "Foedus", cioè Patto, deve essere la Volontà del Popolo Sovrano a deliberare e si può ottenerlo anche con il cosìdetto Federalismo alla Svizzera. Altro che Regionale, centralista e italiota della Devolution di Bossi! I cittadini svizzeri segnalano e propongono le leggi locali, secondo le diverse necessità e situazioni del loro territorio, e la domenica le votano nella Piazza del Comune.
Sembrerà un azzardo ma è proprio vero che Bossi non vuole applicare il Federalismo e se ne inventa uno suo, quello saldamente regionale, quindi centralista e apportatore di prebende e favori clientelari di ogni genere. Basta vedere, a clientelismo, chi, quali partiti osteggiano la Riforma in senso Federalista dello Stato: Tutti i partiti a forte componente DC, vedi UDC, Margherita, UDR, nonostante la Pivetti, ecc. ecc. Del resto, onde fare fuffa, cosa si è poi inventato di fare, Bossi?
La Devolution alla Padana fidandosi delle suggestioni esterofile esercitate sugli ignoranti che non sanno cosa è Devolution!
Mica il federalismo che predicava per anni con l'Egregio Prof. Miglio, serio ed erudito federalista, nascendo così politicamente
ed avendo il consenso del Veneto e delle valli del Varesotto. Consenso e voti persi però da anni, stante che sono regioni e territori ove sanno bene cosa vuol dire Federalismo ed autonomismo, paroline mediatiche magiche spaventapasseri e merli, che si fanno passare anche sull'informazione, sempre fidando nell'ignoranza degli incolpevoli elettori e lettori italiani, come secessionismo...... E non è solo ignoranza degli utenti dell'informazione, cittadini e lettori, ma anche non conoscenza federalista da parte di altissime cariche dello Stato che mai hanno letto veramente, tranne Einaudi che DC non era, autori seri di Federalismo e così ululano alla luna come fa Bossi con la differenza di inneggiare all'equazione Tricolore-Unità d'Italia mentre Bossi per anni ha sbraitato che lui con il Tricolore ci si puliva il...... fondello.
Ma che c'entra poi il Tricolore con il Federalismo? Perciò in questo Paese passa la voglia di spendersi con passione per le cause giuste, persino di lottare per avere una città decorosamente pulita come accade a Roma ove si vive immersi nei rifiuti fino al collo.
Il potere clientelare e centralista sposato all'ignoranza ammazza anche i tori. gd'o
 
Quale federalismo? Sul federalismo ci sono un sacco d'equivoci e panzane che circolano.
In Italia non è mai stato presentato un vero progetto federalista (dalle forze politiche in Parlamento) a parte il progetto di Gianfranco Miglio. Il perché? la partitocrazia perderebbe l'inamovibile potere. Quanto a dividere l'Italia, si tratta dell'ennesima "disinformazia".
Il federalismo, poiché si basa su di un "foedus" (patto tra pari, aventi uguale dignità e potere contrattuale) non divide, ma "Unisce nelle Diverità". Intanto la divisione di un territorio in tante fette "di torta" come a qualcuno verrebbe in mente di fare, non ha nulla a che fare con il federalismo. Non c'è federalismo se l'elettore non riserva a sé una parte di potere maggiore di quella che delega ai rappresentanti. Un vero federalismo toglierebbe l'ingiustizia sociale rappresentata dal mantenimento di privilegi (oramai non più giustificabili) delle 5 regioni a Statuto Speciale, che sono mantenuti a spese delle Regioni a Statuto normale. Poichè il lavoro, e dunque il gettito fiscale, è concentrato prevalentemente al Nord, l'ingiustizia si fa ancora più palese. Togliendola di mezzo, non avrebbe nemmeno più ragione d'esistere la Lega Nord con il suo indisponente ed impresentabile leader. Ma, curiosamente, non solo Umberto Bossi non capisce un'acca di federalismo... non ha alcun interesse ad applicarlo: lui scomparirebbe politicamente!
Se vogliamo, il nostro paese ha già, pur senza che sia nominato da nessuna parte, un'organizzazione federale IMPERFETTA.
Infatti, almeno due regioni si sono conquistate lo Statuto speciale con le armi e/o il terrorismo. La Sicilia con il Movimento Trinacria dell'Avv. Finocchiaro Aprile ed il banditismo di Salvatore Giuliano. Il Trentino-AltoAdige con gli accordi De Gasperi-Grüber, ed il terrorismo bombarolo di Kloz "Matellatore della Val Passiria" della prima metà degli anni 1960.
La Val d'Aosta ha conquistato la sua autonomia, altrimenti i valligiani sarebbero tutti emigrati in Alta Savoia. La Sardegna non costava molto "abbandonarla" alla sua autonomia. Il Friuli-Venezia Giulia doveva rappresentare la "vetrina" di come di stava bene in occidente, ai titini slavi e comunisti. Insomma, qualcosa di simile a Berlino Est e Ovest. Enzo Trentin
 
Ma quale progetto federalista del piffero?!
Purtroppo è vero, non è stato sviluppato alcun reale progetto federalista ma solo una regionalizzazione della burocrazia.
Sno stato e sono contro un federalismo su base regionalista, le regioni sono troppo piccole e troppo diverse per popolazione, ricchezza, ecc.. il manifesto di Eboli sottoscritto qualche tempo fa anche da Bassolino e mai applicato, prevedeva ben altro, come una rappresentanza unitaria al parlamento europeo per le regioni delle duesicilie (sud) ed altre forme di associazione. Invece i primi firmatari del manifesto di Eboli hanno subito provveduto a farsi i fatti propri, ad esempio per assurdo la Regione Campania ha un suo ufficio a Bruxelles con 50 nulla facenti ben pagati. Un federalismo forte infine dovrebbe ripensare anche il ruolo di Roma, cosa alla quale nessun federalista di regime ha voluto pensare. Giulio Larosa
 
Quale federalismo? Due dei princìpi indiscutibili,
senza l'applicazione dei quali non si può parlare di federalismo corretto sono La Legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e la Legge 3 agosto 1999, N. 265 - «Più autonomia agli enti locali» presuppongono che Comuni e Province si dotino di uno Statuto (una sorta di Costituzione dell'Ente). Tale Statuto (pur all'interno dei "binari" delle leggi citate) è di esclusiva pertinenza deliberativa dei Consiglieri comunali e provinciali. Nessuna riforma "romana" dunque per avere una maggiore autonomia amministrativa in loco. CAPO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE. Art. 6 (Partecipazione popolare).
1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n.241
3. Nello statuto devono essere previste consultazioni della popolazione e procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di singoli o associati per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi ed essere determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art.7 (Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini).
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad  eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione. conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere,
 in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
5. AI fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. 
Art. 8 (Difensore civico). 1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico che svolge ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina elezione, prerogative e mezzi del difensore civico e i suoi rapporti con il consiglio comunale
o provinciale.
Gli Statuti di Comuni e Province, dovrebbero contenere questa riforma che non costa nulla, e che è di esclusiva pertinenza di rispettivi Consigli
800* cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune (o della Provincia. N.d.R.), possono richiedere l'indizione di referendum sia «d'iniziativa» sia «di revisione» su materie nelle quali il consiglio comunale (o provinciale. N.d.R.) ha competenza deliberativa e riguardanti gli interessi dell'intera comunità. Per «iniziativa», s'intendono azioni tese ad imporre a Sindaco, Giunta e Consiglio comunale (od omologhi provinciali. N.d.R.), deliberazioni su argomenti che interessano l'intera comunità. Per «revisione», s'intendono quelle deliberazioni che, già assunte dall'amministrazione comunale, si vogliono, eventualmente, prese con differenti norme. In ambedue i casi: «d'iniziativa» e «di revisione», i referendum sono validi con qualsiasi numero di partecipanti al voto. Argomentazioni per la modifica:
1.*Il numero delle sottoscrizioni deve essere proporzionale al numero degli abitanti. In ogni caso non può mai essere esorbitante, considerando - per esempio - che in un Comune di 100.001 e sino a 500.000 abitanti, sono sufficienti 350 sottoscrittori per eleggere un Sindaco e 40/46 Consiglieri comunali che deliberano per 5 interi anni su innumerevoli materie. Può, dunque, essere ritenuto sufficiente un eguale numero per deliberare 1 sola volta l'anno, su 1 solo argomento, da parte dell'intero corpo elettorale.
2. Circa la definizione dei 2 referendum: «di iniziativa» e «di revisione», va costatato ed evidenziato che sono stati introdotti nella Costituzione della Confederazione Elvetica sin dal 1848, fornendo prova di indiscussa partecipazione popolare e stabilità politica.
3. A riprova, si pensi che ora l'azione del Sindaco è nelle mani di una qualsiasi esigua minoranza della coalizione che lo appoggia, e che con il ritiro della fiducia (spesso per questioni che nulla hanno da condividere con l'interesse dell'intera comunità; ma più con interessi personalistici o con ideologie di partito) determina la crisi dell'istituzione.
4. Si analizzi poi la possibilità dell'elezione di un Sindaco che si dimostri inadatto o inadeguato al ruolo, o peggio, corrotto o corruttibile, e si noterà che il solo deterrente di uno dei suddetti referendum, allontanerà dall'istituzione ogni possibilità di deliberare in modo insoddisfacente per la maggioranza dei cittadini.
5. Anche sul numero dei votanti è importante osservare che se, infatti, il voto è la libera manifestazione di un diritto democratico costituzionalmente sancito, non si capisce perché coloro che non desiderino esercitare tale diritto debbano essere computati nel novero delle espressioni negative, anziché positive o astensioniste. Pretendere quindi un'affluenza del 50% + 1 degli aventi diritto
al voto, affinché la consultazione possa considerarsi valida, costituisce un ingiustificato potere giuridico negativo ai non partecipanti al referendum stesso, il che, come dovrebbe essere noto ad ognuno, è contrario allo spirito della democrazia, ed è una palese limitazione del libero esercizio di un diritto democratico costituzionalmente sancito.
6. Come non constatare poi, che le elezioni politiche o amministrative, sono valide con qualsiasi affluenza di votanti?
7. Infine, è prevedibile che l'elettorato, prendendo coscienza che una piccola minoranza potrebbe incidere su deliberazioni importanti, con molta probabilità si guarderà bene dal disertare le urne.
Non ci troviamo ancora di fronte a “riforme” federaliste, bensì nell’ambito legislativo corrente. La modifica degli Statuti qui proposta, va’ comunque nella direzione dell’esercizio effettivo della sovranità popolare. Una volta che l’elettore si sarà reso conto della propria incidenza sulle deliberazioni d’interesse collettivo (oggi delegate alla partitocrazia), sarà probabilmente “maturo” per richiedere l’esercizio di un reale federalismo. Fuorviante è la possibile argomentazione che i referendum costano. Un referendum comunale non necessita delle caratteristiche dei referendum nazionali. Per esempio, si potrebbe stabilire che il voto è elettronico (non occorrono conoscenze tecnologiche avanzate per premere un pulsante per il Sì o il No), si esercita presso le sedi delle Circoscrizioni comunali, ed ha la durata di una settimana. Il suo esito deve essere vincolante per il Consiglio comunale che delibererà di conseguenza, e non come ora che – prevalentemente - è lasciato alla libera facoltà dello stesso. Infatti, la formula più ricorrente è: “Il Sindaco, entro 30 giorni dal risultato del referendum, mette l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio comunale”. Il che significa che tale Consiglio potrebbe poi deliberare anche in senso contrario al risultato referendario.
Il Difensore Civico. Art. 8 Difensore civico
Premesso che la: Legge 8 giugno 1990, n. 142 - «Ordinamento delle autonomie locali»  Art. 8 (Difensore civico)
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina  l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale
o provinciale. Malgrado la legge non lo dica esplicitamente quasi sempre il difensore civico e' eletto dai Consiglieri comunali e circoscrizionali, riuniti in seduta comune, a scrutinio segreto. E' eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
Di più, poiché questa figura la legge la indica come facoltativa (lo Statuto può, non deve, prevedere l'istituto del D.C.) si ha la clamorosa prova di quanto il millenario diritto romano sia stato disatteso, laddove questo sanciva che il “Controllato” non può nominare il “Controllore”. La proposta di riforma, che non costa nulla, ed è esclusivamente demandata ai Consiglieri comunali e Provinciali consiste nell'elezione diretta del Difensore civico, ad opera dell'elettorato, contemporanea all'elezione di Sindaco e/o Presidente della Provincia e rispettivi consiglieri. Parallelamente però, lo Statuto deve contemplare precise disposizioni che consentano l'esercizio dell'ufficio del D.C., ivi compresa una certa dose di strumenti sanzionatori, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad un “soldato disarmato”. Argomentazioni per la modifica:
Se egli è il difensore dei cittadini nei confronti di eventuali abusi, disfunzioni, carenze e i ritardi dell'amministrazione verso i cittadini, siano gli elettori ad eleggerlo! Ambito dell'intervento: il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi di provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi, di organi, uffici o servizi del comune. Esprime, eventualmente, il giudizio di ammissibilità dei referendum. Laddove potessero sorgere contestazioni tra l'amministrazione ed i proponenti i referendum, si usi questa figura per dirimere le questioni. E' pagata per questo! Poteri: il difensore civico può chiedere l'esibizione e la copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente, nonché altro dipendente appartenente allo stesso, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge. Il difensore civico qualora rilevi, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, che dipendenti dell'Amministrazione si sono comportati in violazione dei doveri agli stessi imposti dalla disciplina contrattuale vigente, o dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, Io segnala immediatamente con tutte le indicazioni necessarie, al soggetto competente, secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, a procedere alla contestazione dell'addebito. Questi, ricevuta la segnalazione, procederà nei tempi e con le modalità della disciplina vigente. Nel caso in cui le inadempienza siano imputabili ad organi politici dell'Amministrazione, il difensore lo segnala immediatamente, con tutte le indicazioni necessarie, al Presidente del consiglio il quale porrà la questione all'ordine del giorno della prima seduta consigliare utile immediatamente successiva alla segnalazione. Il Consiglio comunale dovrà formalmente pronunciarsi sulla questione sottoposta alla sua valutazione. Nei casi previsti, dovrà essere deferito all'autorità competente, ai sensi dell'Art. 40, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Argomentazioni per la modifica
Che senso ha che il contribuente sostenga le spese per l'ufficio del difensore civico (centinaia di milioni l'anno), se lo priva poi d'una qualsiasi capacità sanzionatoria o deterrente?
Qeste proposte possono essere modificate. Tuttavia il principio sanzionatorio non può né essere eluso, né privo di precisi dettami.
Insufficiente - per esempio - appare il dettato dell'Art.32 (poteri del difensore civico) del «Regolamento degli istituti di partecipazione» del Comune di Vicenza, che testualmente recita al comma 1, lettera a): «chiedere l'attivazione di procedure disciplinari nei confronti dei responsabili di servizio che, pur sollecitati dal difensore, senza giustificazioni omettano, rifiutino o ritardino atti di loro competenza.».
Di quali procedure si tratta? Certo non quelle che prevedono il conferimento del reo alla “Commissione di disciplina" prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle  autonomie locali», Art. 51, commi 9 e 10 (organizzazione degli uffici e del personale) che prevedono precise e severe sanzioni; visto che, il Decreto legislativo n. 29 del 1993 (un atto del Governo che si sostituisce al Parlamento) ha disposto l'abrogazione dei commi citati a far data dalla Sottoscrizione del Contratto collettivo di lavoro avvenuta nel Marzo 1995. I dipendenti pubblici non saranno, per caso, al di sopra o già fuori della legge?
Del resto, abbiamo prove documentali riguardanti la mancata sanzione, da parte del difensore civico (Controllore eletto dal Controllato), di disfunzioni, carenze, comportamenti anche omissivi, di organi, uffici o servizi del comune.
Dunque...?
A questo punto, chi ha interesse a questi argomenti, può andare presso il sito Internet del Comune o della Provincia di appartenenza e confrontare alla voce statuto, ed al capitolo “Istituti di partecipazione”, come la partitocrazia abbia snaturato e depotenziato questo esercizio sancito dall'attuale legislazione - di Democrazia Diretta. Fatto ciò, possiamo avviare un sereno dibattito, per evidenziare come con l'istituto del referendum (di “iniziativa” e di “revisione”) si possa controllare e contenere la partitocrazia. Con l'istituto del Difensore civico si possa fare altrettanto con la burocrazia. Due riforme dal costo nullo, ma dall'efficacia inimmaginabile sul piano della democrazia. Ne è a tal punto convinta la partitocrazia tutta, che la consultazione dei singoli Statuti darà una chiara visione di come i “rappresentanti” NON vogliano soggiacere ad alcun controllo democratico. S'intende che queste NON sono riforme federaliste in senso stretto. Sono strumenti per l'esercizio di quella sovranità popolare
(si confronti l'art. 1, comma 2 della Costituzione) che sta appunto alla base dell'applicazione di forse di VERO federalismo.
Insomma: prima s'impara a camminare, poi a correre. Enzo Trentin