A proposito dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
Giustizia o giustizialismo e distorsioni?
di Giramondo
 
Riguardo allo sciopero generale del 16 aprile contro la modifica dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, e dello stesso tema in campo il 1° Maggio, si è parlato molto dei pro e i contro che hanno visto in campo sindacati, no global, girotondisti, pensatori, filosofi, politicanti ed agitprop.
Di tutto quello che si è detto non mi interessa verificare se abbiano ragione gli uni o gli altri. Mi sorprende di dover constatare che nessuno, dico nessuno, ha affrontato il problema essenziale della intera situazione che si prospetta.
C'è un detto per il quale "la legge si applica, ma per gli amici si interpreta".
Mai come nel caso dell'articolo 18 questo detto può trovare applicazione e quindi produrre distorsioni anche gravi rispetto ai valori che la norma intende tutelare. Il problema di fondo non è sanzionare come illegittimo un licenziamento avvenuto per giusta causa, ma è il concetto stesso di giusta causa che deve essere eliminato oppure essere circoscritto in ambiti estremamente precisi e insuscettibili di interpretazioni. E vengo al punto.
E' vero che la formulazione dell'art. 18 costituisce un freno alle assunzioni "tradizionali"; è vero che l'articolo 18 impedisce di fatto la mobilità delle risorse umane tanto auspicata; è altresì vero però che i casi in cui l'uso dell'art. 18 è stato ritenuto illegittimo non sono numerosi e quindi non sarebbe giustificato un suo mutamento. Ed allora? Perché accanirsi così tanto?
La risposta sta appunto in quell'elemento a cui accenno, di cui nessuno ha parlato, e che consiste nella interpretazione personale e soggettiva che i giudici e certa magistratura hanno dato quando si è scesi nel merito per valutare se un dato elemento potesse costituire giusta causa oppure no. Questo è il centro del problema: chiunque si trova a licenziare il personale
è sottoposto alla valutazione di un terzo, il giudice appunto, il quale non rispecchia il credo sociale prevalente, come accade nei paesi in cui il giudice è eletto dal popolo, ma propone il suo credo personale e per il solo fatto di aver superato un esame di diritto, ha il potere di interpretare a suo modo la realtà sociale. Ecco che la questione si sposta dal lato teorico-giuridico al lato pratico o meglio: si sposta sul piano del contenuto della giusta causa. Che cosa può essere qualificata "giusta causa" e che cosa no? E' chiaro che la risposta dipende da una valutazione personale di merito, tra l'altro insuscettibile di ricorso per cassazione essendo appunto di merito. Insomma non è il diritto che qualifica la giusta causa; il diritto si limita a citarla a giustificazione o meno di un licenziamento. Sarà poi il giudice a dire se l'evento costituisce o meno giusta causa.
E così abbiamo assistito a situazioni quali il giocare a carte durante l'orario di lavoro oppure appartarsi per unirsi carnalmente sempre durante le ore di lavoro, che non sono state considerate giusta causa per un licenziamento.
Ed ancora rubare ed essere invitati a dimettersi costituisce coercizione che giustifica una riassunzione, e via dicendo.
Cosa dire poi del caso di chi scrive, un'associazione professionale con altri due professionisti uno dei quali lascia l'associazione per andare in pensione. Dei cinque dipendenti in carica ne vengono licenziati due.
Quale è la risposta del giudice incaricato di pronunciarsi sull'appello dopo che il giudice di primo grado ha dato torto ai dipendenti?
Nulla di più semplice. Il reddito dello studio non giustifica il licenziamento; così risponde il giudice dell'appello, con una sentenza che, come è noto è esecutiva con tutte le conseguenze del caso.
Quindi il giudice non ha ritenuto che la perdita di una porzione pari ad un terzo della produttività non costituisce giusta causa per un licenziamento di meno della metà dei dipendenti che a quella forza produttiva facevano capo.
Eppure la vittoria in primo grado mi aveva confermato che le nostre ragioni fossero giuste! Avevo commesso un errore di valutazione. Avevo dimenticato che buona parte della magistratura che dopo il 68 aveva scelto la materia del lavoro apparteneva in numero più o meno occulto a quella magistratura rossa che proprio il 68 aveva generato. Negli anni, ovviamente, aveva fatto carriera e quindi era approdata alla corte di secondo grado dove regolarmente falcidiava, con i suoi preconcetti faziosi, tutte le decisioni di primo grado emesse dalla magistratura che nel frattempo era arrivata in loro sostituzione con più sereni giudizi. Ecco quindi, per tornare alla proposta di modifica dell'art. 18, la mia sorpresa nel constatare come il tema si stia dibattendo sulla estensione o riduzione dei casi in cui si possa applicare l'art. 18 senza che nessuno abbia cercato invece di precisare i limiti di operatività di coloro che in ultima analisi devono stabilire se un determinato comportamento sia, oppure no, giusta causa. E' anche chiaro ora il riferimento al famoso detto per cui "per gli amici la legge si interpreta!"
Certamente gli abbindolatori della piazza non possono scendere in discorsi sofisticati e devono far leva su sentimenti esistenziali. Tuttavia in riferimento ai problemi giudiziari, peraltro noti in quanto la stampa ne ha dato riscontro, specie nei casi più macroscopici avrebbe consentito di ampliare il dibattito portandolo su temi senza dubbio scomodi, però reali.