A proposito dell'articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori
Giustizia o giustizialismo e distorsioni?
di
Giramondo
Riguardo allo
sciopero generale del 16 aprile contro la modifica dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori,
e dello stesso tema in campo il 1° Maggio, si è parlato molto dei
pro e i contro che hanno visto in campo sindacati,
no global,
girotondisti,
pensatori, filosofi, politicanti ed agitprop.
Di tutto quello che si è detto non
mi interessa verificare se abbiano ragione gli uni o gli altri. Mi sorprende di
dover constatare che nessuno, dico nessuno, ha affrontato il problema essenziale
della intera situazione che si prospetta.
C'è un detto per il quale "la legge si applica, ma per gli amici
si interpreta".
Mai come nel caso dell'articolo
18 questo detto può trovare applicazione e quindi produrre distorsioni anche
gravi rispetto ai valori che la norma intende tutelare. Il problema di fondo non
è sanzionare come illegittimo un licenziamento avvenuto per giusta causa, ma è
il concetto stesso di giusta causa che deve essere eliminato oppure essere
circoscritto in ambiti estremamente precisi e insuscettibili di interpretazioni.
E vengo al punto.
E' vero che la formulazione
dell'art. 18 costituisce un freno alle assunzioni "tradizionali"; è vero che
l'articolo 18 impedisce di fatto la mobilità delle risorse umane tanto
auspicata; è altresì vero però che i casi in cui l'uso dell'art. 18 è stato
ritenuto illegittimo non sono numerosi e quindi non sarebbe giustificato un suo
mutamento. Ed allora? Perché accanirsi così tanto?
La
risposta sta appunto in quell'elemento a cui accenno, di cui nessuno ha parlato, e che consiste nella
interpretazione personale e soggettiva che i giudici e certa magistratura hanno
dato quando si è scesi nel merito per valutare se un dato elemento potesse
costituire giusta causa oppure no. Questo è il centro del problema: chiunque si
trova a licenziare il personale
è sottoposto
alla valutazione di un terzo, il giudice appunto, il quale non rispecchia il
credo sociale prevalente, come accade nei paesi in cui il giudice è eletto dal
popolo, ma propone il suo credo personale e per il solo fatto di aver superato
un esame di diritto, ha il potere di interpretare a suo modo la realtà sociale.
Ecco che la questione si sposta dal lato teorico-giuridico al lato pratico o
meglio: si sposta sul piano del contenuto della giusta causa. Che cosa può
essere qualificata "giusta causa" e che cosa no? E' chiaro che la risposta
dipende da una valutazione personale di merito, tra l'altro insuscettibile di
ricorso per cassazione essendo appunto di merito. Insomma non è il diritto che
qualifica la giusta causa; il diritto si limita a citarla a giustificazione o
meno di un licenziamento. Sarà poi il giudice a dire se l'evento costituisce o
meno giusta causa.
E così abbiamo assistito a situazioni quali il giocare a
carte durante l'orario di lavoro oppure appartarsi per unirsi carnalmente sempre
durante le ore di lavoro, che non sono state considerate giusta causa per un
licenziamento.
Ed ancora rubare ed essere invitati a dimettersi costituisce
coercizione che giustifica una riassunzione, e via dicendo.
Cosa dire
poi del caso di chi scrive, un'associazione professionale con altri due
professionisti uno dei quali lascia l'associazione per andare in pensione. Dei
cinque dipendenti in carica ne vengono licenziati due.
Quale è la risposta
del giudice incaricato di pronunciarsi sull'appello dopo che il giudice di primo
grado ha dato torto ai dipendenti?
Nulla di più
semplice. Il reddito dello studio non giustifica il licenziamento; così
risponde il giudice dell'appello, con una sentenza che, come è noto è esecutiva
con tutte le conseguenze del caso.
Quindi il giudice non
ha ritenuto che la perdita di una porzione pari ad un terzo della produttività
non costituisce giusta causa per un licenziamento di meno della metà dei
dipendenti che a quella forza produttiva facevano capo.
Eppure la
vittoria in primo grado mi aveva confermato che le nostre ragioni fossero
giuste! Avevo commesso un errore di valutazione. Avevo dimenticato che buona
parte della magistratura che dopo il 68 aveva scelto la materia del lavoro
apparteneva in numero più o meno occulto a quella magistratura rossa che proprio
il 68 aveva generato. Negli anni, ovviamente, aveva fatto carriera e quindi era
approdata alla corte di secondo grado dove regolarmente falcidiava, con i suoi
preconcetti faziosi, tutte le decisioni di primo grado emesse dalla magistratura
che nel frattempo era arrivata in loro sostituzione con più sereni giudizi.
Ecco quindi, per tornare alla
proposta di modifica dell'art. 18, la mia
sorpresa nel constatare come il tema si stia dibattendo sulla estensione o
riduzione dei casi in cui si possa applicare l'art. 18 senza che nessuno abbia
cercato invece di precisare i limiti di operatività di coloro che in ultima
analisi devono stabilire se un determinato comportamento sia, oppure no, giusta
causa. E' anche chiaro ora il riferimento al famoso detto per cui "per gli amici
la legge si interpreta!"
Certamente gli abbindolatori della piazza non possono scendere in
discorsi sofisticati e devono far leva su sentimenti esistenziali.
Tuttavia in riferimento ai problemi giudiziari, peraltro noti in quanto la
stampa ne ha dato riscontro, specie nei casi più macroscopici avrebbe consentito
di ampliare il dibattito portandolo su temi senza dubbio scomodi, però reali.