Le inchieste
di VirusilGiornaleonline
Complicità
dei media: Silenzio su libertà d'Informazione
Appello contro la modifica alla legge sulla stampa
Associazione
PeaceLink - Telematica per la Pace
CAMPAGNA CONTRO LE MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA STAMPA
Comunicato Stampa - Con preghiera di diffusione - 19 febbraio 2001
Mentre sulle
prime pagine dei giornali si celebra la "societa' dell'informazione",
la legge sulla stampa sta per essere modificata nel
silenzio dei media. La proposta di legge Anedda (7292/2000), apparentemente
dedicata al reato di diffamazione a mezzo stampa, contiene alcuni pericolosi
emendamenti che potrebbero modificare la legge sulla stampa (47/1948) in senso
fortemente repressivo, estendendo il reato di stampa clandestina a qualsiasi
"periodico, anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche,
senza che sia stata eseguita la registrazione".
L'associazione
PeaceLink ha lanciato una campagna contro le modifiche alla legge sulla stampa,
raccogliendo una serie di articoli, documenti e atti parlamenteri all'indirizzo
http://www.peacelink.it/censura
Dove e' presente anche un
"Appello per la Liberta' di Espressione, di Comunicazione e di Informazione
in rete", che finora ha raccolto centinaia di adesioni.
L'appello e' stato raccolto dal Consiglio Regionale della Toscana, che il 13
febbraio 2001 ha approvato all'unanimità una mozione in cui si chiede
al Parlamento italiano "la promulgazione di una vera e propria legge di
riforma del sistema informativo, nello spirito del dettato costituzionale, tale
da incentivare e salvaguardare, stante il processo di radicale rinnovamento
e adeguamento alle nuove esigenze telematiche ed informatiche, anche la produzione
di informazione indipendente quale difesa del diritto di espressione".
infoNOSPAM@peacelink.it
Il testo integrale della
mozione e' disponibile all'indirizzo
http://www.peacelink.it/censura/toscana.htm
Per maggiori informazioni:
http://www.peacelink.it/censura
Associazione Peacelink
Telematica per la Pace - Volontariato dell'Informazione
C.P. 2009 - 74100 Taranto
www.peacelink.it - info@peacelink.it
Tel. 0349-2258342 Fax. 1782279059
Gentili lettori,
riceviamo e pubblichiamo il documento inviato dall'Associazione PeaceLink, invitandovi
a partecipare e farvi parte attiva della iniziativa
Scarica il banner da inserire nel tuo sito
Per inserire nel proprio sito il banner di questo appello,
basta copiare le righe sottostanti e inserirle, incollandole nella pagina
HTML nella posizione dove si vuole che venga visualizzato.
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sono di WIDTH=300 HEIGHT=60.
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BORDER=0 ALT="L'informazione online ha i giorni contati! Aderisci all'appello
per la libertà di espressione in rete."><P></a>
Fine del codice da copiare
La lotta per i diritti dei
cittadini del futuro per noi e gia iniziata.
Associazione PeaceLink
Per adesioni, contatti e informazioni:
http://www.peacelink.it/censura
info@peacelink.it
C.P. 2009 - 74100 Taranto
Tel. 0349-2258341
Fax. 178-2279059

PeaceLink: contro
legge occulta partecipa alla campagna
per
la libertà d'informazione in internet
Campagna
contro la modifica della legge sulla stampa - Associazione PeaceLink
Campagna contro la modifica della
legge sulla stampa Associazione PeaceLink.
"Parliamoci chiaro, le nostre
leggi sull'ordinamento della professione giornalistica per tanti aspetti si
collegano alla struttura del fascismo a cominciare dalla figura del direttore
responsabile (io l'ho ricoperta per quasi vent'anni) che non esiste in nessun'altra
legislazione del mondo.Una figura derivata da un ordinamento in cui i direttore
responsabile era nominato da un partito politico autoritario e onnipotente,
in contrapposizione all'editore e mantenuto con privilegi economici, ma senza
il controllo politico della testata".
di Giovanni Spadolini.
Citazione tratta dal libro "Come
si diventa giornalista" - Piero Morganti - Ed.Einaudi
Campagna PeaceLink contro la
registrazione delle testate telematiche - aggiornamento del 25-1-01
COMUNICATO STAMPA - DA LEGGERE E DIFFONDERE IL PIU' POSSIBILE
Finalmente si scoprono le carte.
I lavori parlamentari sulla nuova legge in merito alla diffamazione
a mezzo stampa sono andati avanti, e tra gli emendamenti sono comparsi i fatidici
obblighi di registrazione per i "periodici telematici".
Il percorso della legge finora è stato questo: la II commissione
giustizia della camera ha approvato un testo definitivo che verrà votato dalla
camera dei deputati nella sua globalità. Se questo testo dovesse passare alla
camera con una votazione favorevole verrà discusso in senato, continuando l'iter
della legge. Ricordiamo la ragione di fondo della nostra campagna: sta
per passare una
modifica alla legge sulla stampa senza che l'opinione pubblica ne sia minimamente
informata, dal momento che questa modifica è nascosta tra le righe di un
progetto di legge che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa.In particolare,
se dovessero essere approvate queste modifiche, l'articolo 16 della legge sulla
stampa, che stabilisce le sanzioni per la stampa clandestina, diventerebbe il
seguente:
"Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico,
ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, senza che
sia stata eseguita la registrazione prescritta dall' art. 5, è punito con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquecentomila". Nella
categoria di "periodico" potrebbe essere fatto rientrare a pieno titolo anche
qualsiasi sito web aggiornato periodicamente, trasformando questa legge in un
possibile grimaldello legislativo che renderebbe di fatto illegale qualsiasi
forma di informazione telematica non registrata, imbavagliando i circuiti informativi
e il giornalismo di base che costituiscono l'unica alternativa onesta alle grandi
concentrazioni editoriali, televisive e mediatiche dei grandi colossi dell'informazione.
Questo iter parlamentare va interrotto in tutti i modi, e quindi proponiamo
una mobilitazione massiccia per far sentire la voce di chi è contrario
alla registrazione obbligatoria delle testate telematiche.
Tutti i documenti
della campagna e i testi dell'appello sono disponibili su
http://www.peacelink.it/censura
Alleghiamo alcuni stralci dei lavori parlamentari in
merito a questa vicenda. Tutti i documenti sono consultabili all'indirizzo www.camera.it con
una "ricerca per numero" del progetto di legge 7292.
In coda al testo sono allegati gli articoli della legge sulla
stampa che stanno per essere modificati, con le relative modifiche scritte in
maiuscolo.
Se la nuova legge sulla stampa non vi piace, ditelo prima che venga
approvata !
Inviate un fax ai seguenti numeri:
Ministero della giustizia - ufficio stampa - Fax 06.68891493
Presidenza del Consiglio - Fax 06-67793543
Segnalate l'eventuale invio del fax scrivendo a info@peacelink.it oppure
a PeaceLink, Casella Postale 2009, 74100 Taranto.
Un fac-simile del testo da inviare può essere questo:
SONO CONTRARIO ALLE MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA STAMPA CONTENUTE NELLA
PROPOSTA DI LEGGE ANEDDA N.7292 IN MERITO ALLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA.
LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DEI GIORNALI E DEI PERIODICI TELEMATICI E'
UNA MINACCIA PER LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE GARANTITA DALL'ARTICOLO 21 DELLA
NOSTRA COSTITUZIONE.
ADERISCO ALL'APPELLO LANCIATO DALL'ASSOCIAZIONE PEACELINK CONTRO LE
MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA STAMPA. DATA E FIRMA:
----------------------------------------------------------------------------
-------------
CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente (Giustizia)
Giovedì 18 gennaio 2001.
- Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO. - Interviene
il Ministro della Giustizia Piero Fassino e il sottosegretario di Stato per
la Giustizia Marianna Li Calzi. La seduta comincia alle 13.30.
Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione. C. 7292 Anedda, C.
1808 Stefani, C. 3073 Cola, C. 6286 Turroni, C. 6302 Sanza, C. 6363 Pecorella,
C. 7014 Pisapia, C. 7419 Volontè e C. 7422 Siniscalchi.
(Seguito esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato
il 21 dicembre 2000.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, dopo aver avvertito che sono stati presentati
emendamenti al testo in esame (vedi allegato 2), ricorda che il provvedimento
è nuovamente iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da martedì 23
gennaio.
(omissis)
Sebastiano NERI (AN), relatore, (omissis) Rende nota quindi
alla Commissione una serie di rilievi critici avanzati dall'associazione di
editori di siti Internet che paventa la sostanziale inapplicabilità della disciplina
che ci si appresta ad approvare in relazione alle norme sulla registrazione
e sull'indicazione del responsabile editoriale; tale regolamentazione rischia
infatti di scoraggiare la creazione in Italia dei siti Internet cui si riferisce
la normativa medesima. Ribadisce in conclusione di rimettersi alle valutazioni
della Commissione su tutti gli emendamenti presentati.
Il ministro Piero FASSINO, manifestando apprezzamento per le proposte avanzate
nel corso del dibattito, dichiara la disponibilità del Governo a ritirare i
suoi emendamenti. Sottolinea tuttavia che l'impostazione che sembra prevalere
in Commissione, basata sulla non punibilità nei casi di rettifica, fermo restando
il risarcimento del danno, rischia di trovare pochi consensi al Senato, con
la conseguenza che il provvedimento difficilmente riuscirebbe ad essere approvato
entro la fine della legislatura.
(omissis)
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ALLEGATO 2
Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione. (Anedda C. 7292). EMENDAMENTI
(omissis)
ART. 9.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9, aggiungere i seguenti: 2.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito
dal seguente:I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici
di qualsiasi altro genere, anche se diffusi a mezzo di trasmissioni informatiche
o telematiche, devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio
dello stampatore o della persona responsabile della gestione della diffusione
nel caso di trasmissioni informatiche o telematiche; del nome del proprietario
e del direttore o vice direttore responsabile.
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 dopo le parole: «Ogni giornale o altro periodico» sono inserite le seguenti:
«, anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
4. Al comma 1 dell'articolo della legge 8 febbraio 1948, n.
47 dopo le parole «o altro periodico» sono inserite le seguenti: «anche se diffuso
a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 dopo le parole: «o periodico», sono inserite le seguenti: «anche se diffuso
a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
6. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 le parole: «Il direttore o, comunque, il responsabile
è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia
di stampa», sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore è
tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia
di stampa, anche se diffusi a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 è inserito il seguente: «Nel caso di cui al primo comma, quando
i reati sono commessi con trasmissione informatica o telematica sono civilmente
responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, l'editore e la
persona responsabile della gestione della diffusione.
8. Al comma 1 dell'articolo
16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le parole: «o periodico,» sono inserite
le seguenti: «anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
9. 50. Il Governo.
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COME POTREBBE CAMBIARE LA LEGGE SULLA STAMPA:
(le modifiche che stanno per essere apportate sono indicate
qui con lettere maiuscole).
Disposizioni sulla stampa: legge 8 febbraio 1948, n. 47
(omissis)
Art. 2 - Indicazioni obbligatorie sugli stampati
(omissis)
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e i periodici di
qualsiasi altro genere, ANCHE SE DIFFUSI A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE
O TELEMATICHE, devono recare la indicazione: del luogo e della
data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA
GESTIONE DELLA DIFFUSIONE NEL CASO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE;
Art. 3 - Direttore responsabile
Ogni giornale o altro periodico, ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE
O TELEMATICHE, deve avere un direttore responsabile.
(omissis)
Art. 4 - Proprietario
Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO
DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, il proprietario, se cittadino italiano
residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle
liste elettorali politiche.
(omissis)
Art. 5 - Registrazione
Nessun giornale o periodico, ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE
O TELEMATICHE, può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria
del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
(omissis)
Art. 8 - Risposte e rettifiche
IL DIRETTORE È TENUTO A FARE INSERIRE GRATUITAMENTE NEL QUOTIDIANO O NEL PERIODICO
O NELL'AGENZIA DI STAMPA, ANCHE SE DIFFUSI A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE
O TELEMATICHE, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state
pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni
da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purchè le dichiarazioni
o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
(omissis)
Art. 11 - Responsabilità civile
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in
solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione
e l'editore.
NEL CASO DI CUI AL PRIMO COMMA, QUANDO I REATI SONO COMMESSI CON TRASMISSIONE
INFORMATICA O TELEMATICA SONO CIVILMENTE RESPONSABILI IN SOLIDO CON GLI AUTORI
DEL REATO E FRA DI LORO, L'EDITORE E LA PERSONA RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DELLA DIFFUSIONE.
(omissis)
Art. 16 - Stampa clandestina
Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico, ANCHE
SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, senza che sia
stata eseguita la registrazione prescritta dall' art. 5, è punito con la reclusione
fino a due anni o con la multa fino a lire cinquecentomila.
(omissis)